Gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al precipuo fine di appurare il tasso alcolemico o l’eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell’ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato.
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