Il ragazzo veniva condannato per essersi rifiutato: oltre alla pena sospesa, veniva applicata la sanzione della sospensione della patente di guida per un anno.
Sul conducente incombe un obbligo giuridico di sottoporsi agli accertamenti alla sola condizione che la richiesta sia legittima cioè avvenga nei casi previsti. L’elusione di tale obbligo è sanzionata penalmente.
Quando il conducente rifiuti di sottoporsi al prelievo, gli agenti della polizia stradale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale oppure presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate, per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici al fine di verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso esaminato, al conducente venne legittimamente chiesto di adempiere all’obbligo di sottoporsi all’accertamento a cura del personale sanitario ospedaliero e il rifiuto del giovane integra reato.
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento