Nel codice della strada, con la legge 29 luglio 2010, n. 120, sono state introdotte due ipotesi di violazione amministrativa legata all’uso o all’abuso di bevande alcoliche, accertabili mediante la rilevazione dell’alcolemia del conducente. La prima riguarda i conducenti elencati dall’articolo 186-bis, comma 1, che non possono assolutamente aver assunto bevande alcoliche e per l’effetto di queste avere una alcolemia superiore a zero; fino a 0,5 g/l di alcolemia incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria e nella decurtazione di cinque punti (dieci per i neopatentati). Quando provocano un incidente stradale, la sanzione pecuniaria raddoppia. Se, invece, l’alcolemia di questi conducenti supera 0,5 g/l, le sanzioni amministrative raddoppiano, mentre se si tratta di alcolemia superiore a 0,8 g/l e quindi di reato, le sanzioni amministrative accessorie e le pene subiscono un aumento da 1/3 sino alla metà.
Comunque, tra le violazioni amministrative si annovera anche la guida in stato di ebbrezza lieve, caratterizzata da un’alcolemia superiore a 0,5 g/l, ma non superiore a 0,8 g/l.
Per effetto delle modifiche in vigore dal 30 luglio 2010, l’attività di contenzioso ha subito un incremento quantitativo e qualitativo, spesso basato sulla possibile interazione di farmaci contenenti alcol o in grado di modificare l’assorbimento dello stesso da parte dell’organismo…
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