In merito al primo elemento addotto a difesa dal ricorrente, esso atteneva alla condotta degli agenti che avrebbero informato l’uomo della possibilità di godere dell’assistenza legale esclusivamente facendo riferimento alla perquisizione dell’automobile di sua proprietà, senza fare alcun cenno alla richiesta di un prelievo biologico. Il secondo argomento, poi, riguardava il momento in cui erano stati effettuati i controlli, ossia quando l’uomo si trovava fermo presso un’area di servizio, occupato in una discussione con la fidanzata. In tal modo, veniva dunque a mancare la dimostrazione che il ricorrente avesse effettivamentecircolato in auto sotto gli effetti psicotropi delle sostanze stupefacenti, dietro (ovvia) negazione dell’imputato il quale aveva ammesso di aver assunto la droga proprio durante il frangente di sosta.
Nonostante la scarsa presumibilità che l’assunzione di droghe plurime avesse realmente avuto luogo mentre l’autovettura si trovava ferma e dunque l’imputato non ne fosse alla guida, e nonostante i pareri avversi alla tesi difensiva sia da parte del Gip che della Corte d’Appello, i giudici della Cassazione hanno comunque valutato le argomentazioni precedentemente emesse come sostenibili soltanto in qualità di ipotesi, e dunqueprive di fondata validità giuridica perché non supportate da elementi di prova oggettivi.
Dalla pronuncia della Suprema Corte si deduce pertanto che la certezza che il ricorrente fosse in uno stato psicofisico alterato a causa di sostanze psicotrope non rappresenta, di per sé, uno strumento sufficiente a comprovare il reato in questione se viene a mancare l’indispensabile requisito fondante la natura stessa dell’illecito, e cioè la prova concreta della guida sotto le predette condizioni. E’ apparsa, invece, più fiacca la contestata violazione del diritto di difesa. In tal senso, infatti, secondo la Cassazione l’eccezione era stata sollevata tardivamente rispetto alle tempistiche prescritte dall’articolo 182 del Codice di rito, in base al quale la stessa deve avere natura immediata, o viceversa arrivare almeno in sede di opposizione al decreto penale di condanna.
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