Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Oltre alle analisi delle urine è necessaria la visita medica

8 Settembre 2015
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35334 relativa all’udienza del 12/06/2015 e pubblicata il 24.08.2015, afferma che il conducente è penalmente responsabile se sia provata  l’assunzione di sostanze stupefacenti, e se risulti che, sottoposto a visita medica di supporto, abbia effettivamente guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione di sostanza psicotrope.
Prima di addentrarci nell’analisi della già citata sentenza, è opportuna una riflessione sull’art. 187 del Codice della Strada, norma speciale per quanto attiene alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
La suddetta norma comportamentale afferma che chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

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