Infatti, il Ministero dell’interno con la prima circolare (3) interpretativa delle modifiche apportate dal decreto legge, si espresse in maniera meramente indicativa, in attesa del decreto ministeriale, e così dispose “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA“.
I Giudici avrebbero dovuto leggere le parti in neretto e le successive indicazioni ministeriali (4), oltre che ricordare come essi stessi, con le Sezioni Unite civili, avevano giustamente ridimensionato il valore delle circolari nel panorama normativo.
Vale a dire che i 400 metri costituivano una misura indicativa e solo per le postazioni mobili, in attesa del decreto ministeriale previsto dall’articolo 142, comma 6-bis del codice della strada, decreto che non confermò, ma anzi, smentì subito dopo tali indicazioni, richiamando per le distanze tra la postazione e il segnale di preavviso quelle riportate nell’articolo 79, distanze poi ribadite dallo stesso Ministero dell’interno con la successiva circolare del 20 agosto 2007 (5), di cui si riporta lo stralcio di interesse…
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