La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica viene integrata nella fattispecie di “circolazione”; per questo motivo dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvi casi fortuiti che abbiano determinato l’evento dannoso.
Cassazione sez. III Civile, 13/7/2011 n. 15392
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