Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il dipinto murale non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell’attività edilizia libera.
Ciò, naturalmente a prescindere dal fatto che l’edificio sia sottoposto alle previsioni contenute nella parte seconda del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per quanto riguarda gli aspetti storico-artistici e monumentali e che non risultino emanati provvedimenti di dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico, nel qual caso occorre anche l’espressione di parere o nulla osta da parte della competente Soprintendenza.
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