> Prima parte
> Seconda parte
> Terza parte
1. Premessa
Con il decreto legislativo 33/2013 il legislatore, non pago (sul punto si veda anche l’attenta riflessione di T. Tessaro “Dica… trentatré. Una nuova cura per l’amministrazione: l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013)” in questa rivista il 9/4/2013), ha introdotto quella che sembra essere una fattispecie di accesso agli atti denominata: accesso civico. Laddove con l’aggettivo si intende una forma generale di accesso svincolata da ogni formalismo ed incardinata neanche su un interesse specifico – che normalmente legittima l’accesso “tradizionale” – ma, banalmente, un diritto che scaturisce quasi ex se dal correlato obbligo della pubblica amministrazione di “essere” trasparente e di pubblicare sul proprio sito web una serie di informazioni, dati, atti relativi alla sua azione e alla sua organizzazione.
Si assiste pertanto ad una configurazione diversa del (generale) diritto di accesso che consegue e/o è subordinato all’esistenza di un interesse specifico – non a caso tradizionalmente la domanda di ostensione degli atti deve essere motivata – che, inoltre, caso mai è condizionata dalla circostanza di detenere atti e/o informazioni che possono essere alla base della lesione (anche potenziale) di posizioni giuridiche soggettive…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento