L’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che: “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
I principi di buona fede e presunzione di non colpevolezza e lottizzazione abusiva – Non applicabilità nel procedimento amministrativo
Approfondimento di Gabriele Mighela
Leggi anche
Parametri per l’applicabilità dell’articolo 131bis codice penale in materia urbanistica
Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Pen.) 5 aprile 2024 n. 13834
14/06/24
Opere stagionali ma non troppo: considerazioni a margine della sentenza n. 724/2024
Approfondimento di Stefano Maini
05/06/24
30/05/24
16/05/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento