I Rifiuti lungo le strade devono essere rimossi dall’Ente proprietario

Consiglio di Stato sez. V 31/5/2012 n. 3256

Domenico Giannetta 11 Luglio 2012
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Con la sentenza n. 3256 del 31 Maggio 2012 il Consiglio di Stato interviene in materia di riparto di competenza tra Comune e Provincia per ciò che attiene alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle piazzole di sosta in esse situate.

Il Consiglio di Stato nell’annullare la pronuncia del TAR Campania n. 4182/2011, afferma la totale competenza della Provincia nell’attività di manutenzione, gestione e nel caso di specie di pulizia delle piazzole di sosta della strada provinciale.

Nel caso in argomento, il Comune di Morcone (BN) avendo accertato la presenza di rifiuti, tra l’altro molto dannosi e per l’ambiente e per la salute umana, ha ordinato alla Provincia di Benevento di provvedere alla rimozione degli stessi entro un termine di 60 giorni.

La Provincia, anziché ottemperare all’ordine, ha proposto ricorso al TAR, il quale ha accolto la richiesta dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, rilevando che “l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi implica in ogni caso l’accertamento di una responsabilità, quanto meno colposa del proprietario della strada, del tutto insussistente nel caso di specie …” .

Il Comune di Morcone (BN) ha proposto l’atto d’appello ed ha chiesto e ottenuto la riforma della sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato, infatti, cassa la precedenza sentenza, considerando che “ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione”.

A suo dire, non può affatto negarsi che l’Amministrazione Provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie quanto meno ad eliminare i rifiuti, obbligo tra l’altro derivante dall’obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada.

Con tale Sentenza il Consiglio di Stato afferma, quindi, che quando si tratta di rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti sulla piazzola di sosta della strada provinciale è l’ente proprietario dell’infrastruttura di collegamento a dover provvedere alla bonifica dei luoghi.

 

 

 

 

 

 

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