Le nuove norme rendono più semplice ottenere i rinnovi della patente di guida, successivi al primo, per i soggetti trapiantati e per quelli affetti da malattie dell’apparato urogenitale per i quali, all’atto del primo rilascio e, successivamente, del primo rinnovo, la commissione medica locale abbia certificato che le condizioni psicofisiche non siano suscettibili di aggravamento. Per tali soggetti, i rinnovi di validità della patente, a partire dal secondo, possono essere esperiti presso i medici certificatori monocratici. La validità della patente non può essere comunque superiore a due anni.
PER APPROFONDIRE
NORMATIVA Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114) |
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