Infatti in base al regolamento del cds (art. 135) tale segnale non è previsto negli attraversamenti pedonali non regolati da impianto semaforico ed in corrispondenza di intersezioni.
A parere dello scrivente nelle intersezioni regolate a rotatoria l’area in oggetto non puo essere considerata solo dalla corona della rotatoria, ma dovrebbe estendersi fino all’ esterno delle cuspidi di immissione delle isole spartitraffico.
In sostanza si chiede se tutti gli attraversamenti pedonali realizzati nel contesto della rotatoria debbano considerarsi “in corrispondenza di intersezione” e come tali non necessitino di segnale verticale.
LA RISPOSTA DEI NOSTRI ESPERTI
Un attraversamento si intende “in corrispondenza di intersezione” quando realizzato nell’area comune a più strade (e quindi l’area deve essere intesa come quella risultante dall’intersezione dei confini stradali delle due strade, comprensive dell’evenutale marciapiede o banchina). Ciò perchè le correnti di traffico (non solo veicolare, ma anche pedonale) quando si intersecano in detta area e determinano, appunto, l’intersezione a raso.
L’isola di traffico, a mio avviso si trova su un ramo dell’intersezione, cioè su un tratto di strada afferente una intersezione (art. 3, n. 42) e, quindi, non può intendersi esso stesso come facente parte dell’intersezione e quindi non lo sarà nemmeno l’isola di traffico ivi realizzata, per cui l’attraversamento pedonale che interessi il ramo e quindi l’isola di traffico, sempre a mio avviso, non potrà ritenersi in corrispondenza dell’intersezione (altrimenti la definizione sarebbe stata del tipo “parte dell’intersezione destinata a condurre all’area di intersezione), ma in corrispondenza, semmai, del ramo dell’intersezione (che non fa parte dell’intersezione propriamente detta).
Ove realizzati in corrispondenza delle isole di traffico rialzate o a raso, almeno da quello che si può vedere nelle realtà locali (e come rappresentato graficamente nel decreto 19 aprile 2006 del MIT recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”) gli attraversamenti sono arretrati di alcuni metri rispetto all’ingresso in rotatoria e interrompono le isole di traffico che così assumono anche la funzione di salvagente (art. 3, n. 45), senza poter essere considerati in corrispondenza delle intersezioni a rotatoria.
Quindi, a mio parere, gli attraversamenti così realizzati (cioè quelli che interessano le isole di traffico delle rotatorie) non sono parte dell’intersezione e quindi non rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 135 del codice.
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