• all’art. 191 c.d.s. (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni),
• all’art. 40, comma 11, c.d.s. (Segnali orizzontali)
• e all’art. 41 c.d.s. (Segnali luminosi).
L’art. 191 c.d.s. disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, prevedendo sanzioni nei confronti di conducenti che non rallentano e non si fermano:
• per dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali quando essi li hanno già impegnati o sono nelle immediate vicinanze degli stessi;
• in prossimità di una svolta, in una strada in cui c’è un attraversamento, per dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali quando essi li hanno già impegnati o sono nelle immediate vicinanze degli stessi;
• per dare la precedenza a persone con disabilità o non vedenti che stanno attraversando la carreggiata o sono in procinto di farlo, anche fuori degli attraversamenti pedonali;
• per consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento fuori delle strisce, di raggiungere in sicurezza il lato opposto.
Si evidenzia che il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Cass. pen., Sez. IV, 08/02/2021, n. 4738).
L’art. 40 c.d.s. prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 146 c.d.s. nei confronti dei conducenti che, in presenza di un attraversamento pedonale non regolato, non si fermano per dare la precedenza:
al pedone che, fermo sul margine della carreggiata in prossimità dell’attraversamento, abbia manifestato l’intenzione di attraversare, ma non abbia ancora iniziato l’operazione;
al pedone che abbia già iniziato l’attraversamento; tale modifica, introdotta dalla legge n. 156/2021, crea una parziale sovrapposizione con quanto stabilito dall’art. 191 c.d.s. e, pertanto, coerentemente con il tenore del precedente comportamento tutelato “… che si accingono ad attraversare la strada …” e con il minore effetto punitivo, prassi ormai consolidata tra gli organi di polizia stradale, ritiene applicabile l’art. 40 c.d.s. qualora il pedone che abbia già iniziato la manovra di attraversamento non si trovi ancora nella traiettoria del veicolo che sopraggiunge. Per tale motivo, in caso di investimento di pedone si ritiene applicabile l’art. 191 c.d.s. anziché l’art. 40 c.d.s., salvo eventuale collisione veicolo-pedone dovuta ad una improvvisa variazione della traiettoria del veicolo per sbandamento o a seguito di urto con altro veicolo.
Nel caso di attraversamenti pedonali regolati da semaforo o da agente, per il conducente che omette gli obblighi di precedenza nei confronti dei pedoni che attraversano regolarmente, l’art. 41 c.d.s. prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 146, comma 2, c.d.s.
Da segnalare, infine, che il Consiglio di Stato, con parere n. 1172 del 11/06/2020, ritiene che il comportamento di guida del conducente che omette di dare la prescritta precedenza al pedone sull’attraversamento pedonale, provocandone l’investimento, costituisca fondato motivo per dubitare della persistenza dell’idoneità tecnica alla conduzione dei veicoli e quindi per sottoporre il conducente stesso a revisione ex art. 128 c.d.s.
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