Quando l’art. 180, comma 6 del regolamento di esecuzione recita: “I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero Lavori Pubblici”, cosa vuol dire:
– che la posa dei dissuasori di sosta, prima dell’emissione dell’ordinanza deve essere autorizzata dal Ministero; quindi, ogni volta che l’ente proprietario intende installare dissuasori di sosta sulle proprie strade dovrà chiedere autorizzazione al Ministero indicando il luogo, tipologia di dissuasore, scheda tecnica del manufatto con le sue caratteristiche tecniche-costruttive e la motivazione per cui s’intende posizionare un dissuasore o più dissuasori;
– oppure che la tipologia di dissuasore deve essere autorizzata dal Ministero. In tal caso, la ditta che dovrà vendere tali dissuasori quale documentazione dovrà fornire all’ente proprietario acquirente in modo da garantirne la conformità?
Non esiste un disciplinare tecnico con il quale il Ministero abbia stabilito le caratteristiche dei dissuasori di sosta, di cui l’articolo 180 del regolamento codice della strada da una definizione molto ampia e vaga.
Riesce anche difficile pensare a come il Ministero possa autorizzare questi dispositivi, in assenza di parametri tecnici precisi, ma ciò non è escluso. Infatti, risultano rilasciate per taluni dissuasori delle approvazioni con decreto dirigenziale.
Si tratta comunque segnaletica stradale di tipo complementare, espressamente prevista dall’articolo 38, comma 1 lettera d) del codice della strada e definita nell’articolo 42, comma 2, per cui è vietata l’adozione di dispositivi non conformi a quanto stabilito nel regolamento; quindi non sarà possibile adottare un provvedimento per l’apposizione di dissuasori di sosta non approvati dal Ministero.
Questo è ciò che sostiene il Ministero nella direttiva sulla corretta ed uniforme collocazione della segnaletica stradale:
<< 6. Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare.
Tra i dispositivi di segnaletica, complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per, segnaletica complementare i quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.
Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione.
Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.
Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli. omissis
I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.>>
Vista anche la posizione del Ministero si può ipotizzare, pertanto, che i dissuasori di sosta, rientranti nella segnaletica stradale, possano al limite essere autorizzati dal MIT in analogia con quanto previsto per la segnaletica verticale dall’articolo 77, comma 5, del regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 180 del regolamento, ovvero che si possano utilizzare dispositivi approvati con decreto dirigenziale dal MIT.
Sul sito del MIT sono pubblicati i decreti di approvazione dei dissuasori di sosta e di transito, ma non pare, da un esame sommario, che tra questi vi siano quelli “statici” come ad esempio quelli in conglomerato cementizio o costituiti da paletti o archetti di metallo. Pertanto, prima di acquistare e collocare i dispositivi in commento converrà chiedere la documentazione attestante l’approvazione o una autorizzazione ministeriale.
La seconda direttiva MIT del 27 aprile 2006 ha tuttavia chiarito che “qualora i manufatti vengano installati all’interno di zone riservate esclusivamente al transito pedonale, e pertanto già di per sé inibite al traffico veicolare, essi assumono la funzione di arredo urbano, e pertanto non necessitano di autorizzazione da parte di questo Ministero, ricadendo essi nella competenza e responsabilità dell’ente proprietario della strada.
Al contrario, l’autorizzazione prevista dal comma 6, si rende necessaria qualora i manufatti vengano impiegati nella funzione di dissuasore secondo il disposto di cui al citato art. 180 del Regolamento, e cioè:
• quale impedimento materiale alla sosta abusiva;
• quale delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole, e spazi riservati per altri usi;
• quale reale impedimento al transito dei veicoli, sia come altezza sul piano viabile, sia come spaziamento tra un elemento e l’altro.”.
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