Il caso vede come protagonista un agente di Polizia Municipale condannato ex art. 479 c.p. per aveva dichiarato nella relazione di incidente stradale che «fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari», escludendo quale testimone una persona che aveva realmente assistito al sinistro – Corte di Cassazione penale, 21/1/2015

29 Gennaio 2015
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Il caso vede come protagonista un agente di Polizia Municipale condannato ex art. 479 c.p. per aveva dichiarato nella relazione di incidente stradale che «fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari», escludendo quale testimone una persona che aveva realmente assistito al sinistro. Il reato di falso ideologico, integrato dall’attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono aver spinto l’agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso.

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