Il comandante del Corpo di Polizia Locale conserva la posizione organizzativa, negli enti privi di dirigenti, anche se privato dell’autonomia gestionale ed organizzativa assegnata ad altro funzionario all’interno dell’ente. Infatti, ai fini dei presupposti previsti dal contratto collettivo, per la definizione della posizione apicale cui spetta la posizione organizzativa, è la direzione di unità organizzative di particolare complessità, che si attaglia alla posizione del comandante in quanto responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
Con queste motivazioni la Cassazione (Ordinanza n.26227/2023) ha riformato la sentenza di appello che aveva negato il ricorso per assenza di quella autonomia gestionale ed organizzativa propria della posizione organizzativa.
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