Il comandante polizia locale non puo’ essere responsabile del procedimento in attività concessorie/autorizzatorie

16 Agosto 2014
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Lo ha precisato, nel suo Orientamento n. 57/2014, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione affermando che “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”.

 In sostanza il Comandante Polizia Locale, o meglio gli appartenenti alla Polizia Locale, tenuto conto che il “motivo del contendere” era nato non tanto dalla qualifica di “Comandante” o “Responsabile del Servizio” (qualifica che cambia a seconda del concorso bandito e della presenza o meno, al momento dell’inquadramento, del Corpo – poco importa se poi dopo declassato a servizio, come precisato da qualificata giurisprudenza), bensì in ragione della qualifica di “polizia locale” collegata alla legge 65/1986 che, in considerazione dei compiti specifici di controllo/vigilanza, mal si concilia, dal punto di vista del rischio corruttivo, con quella del rilascio del titolo.

Intervenendo sull’argomento, come anticipato, l’ANAC ha ritenuto sussistere ipotesi di conflitto di interesse.

A solo  titolo  di esempio si ricordano, alla luce dell’orientamento ANAC, le responsabilità di procedimento in conflitto, col Funzionario o Comandante Polizia Locale che ha la responsabilità:

–        del SUAP

–         dell’ufficio tecnico comunale (lavori pubblici oppure urbanistica)

oppure, ancora, nel rilascio di autorizzazioni transito mezzi pesanti, corse ciclistiche, pass disabili, spettacolo viaggiante, licenze PS spettacoli ed intrattenimenti 

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