In sostanza il Comandante Polizia Locale, o meglio gli appartenenti alla Polizia Locale, tenuto conto che il “motivo del contendere” era nato non tanto dalla qualifica di “Comandante” o “Responsabile del Servizio” (qualifica che cambia a seconda del concorso bandito e della presenza o meno, al momento dell’inquadramento, del Corpo – poco importa se poi dopo declassato a servizio, come precisato da qualificata giurisprudenza), bensì in ragione della qualifica di “polizia locale” collegata alla legge 65/1986 che, in considerazione dei compiti specifici di controllo/vigilanza, mal si concilia, dal punto di vista del rischio corruttivo, con quella del rilascio del titolo.
Intervenendo sull’argomento, come anticipato, l’ANAC ha ritenuto sussistere ipotesi di conflitto di interesse.
A solo titolo di esempio si ricordano, alla luce dell’orientamento ANAC, le responsabilità di procedimento in conflitto, col Funzionario o Comandante Polizia Locale che ha la responsabilità:
– del SUAP
– dell’ufficio tecnico comunale (lavori pubblici oppure urbanistica)
oppure, ancora, nel rilascio di autorizzazioni transito mezzi pesanti, corse ciclistiche, pass disabili, spettacolo viaggiante, licenze PS spettacoli ed intrattenimenti
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