• per avvistamento (se ad esempio durante pattugliamento si assiste o comunque ci si accorge dell’avvenimento di un sinistro stradale);
• per comunicazione da parte di organi specialistici (altre forze di polizia, 118, ecc.);
• per informazione personale o telefonica da parte di privati.
Sicuramente è importante che l’intervento sia il più tempestivo possibile ma è necessario che siano rispettate le regole della circolazione stradale. È importante individuare un itinerario che consenta un intervento tempestivo sul luogo del sinistro, non pensando necessariamente al tragitto più breve ma a quello maggiormente transitabile ed accessibile. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia possono utilizzare il dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora ne siano muniti, anche il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Nel caso i detti dispositivi vengano utilizzati congiuntamente, i conducenti non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza. Ovviamente, utilizzando uno solo dei dispositivi o entrambi in modo discontinuo, non è consentito ai conducenti dei veicoli di polizia derogare ad alcune disposizioni del codice della strada. D’altro verso, i conducenti che si trovino sulla strada percorsa da un veicolo che utilizza i dispositivi supplementari menzionati, appena udito il segnale acustico supplementare hanno l’obbligo di lasciare libero il passaggio e, se necessario, di fermarsi. È ovviamente vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
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