Il conducente non è in grado di completare la prova con l’etilometro – si può procedere in base ai sintomi, ma non è detto che necessariamente trovino applicazione le sanzioni per l’ipotesi meno grave. Approfondimento di G. Carmagnini

21 Agosto 2012
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È sempre poco elegante ricorrere al “lo avevo detto”, ma due recenti sentenze, di cui la prim – Cassazione penale sez IV 17-giugno 2012 n. 28672- ,  si propone con questo commento (e la prossima sarà pubblicata a breve), sostengono la tesi che più volte ho proposto durante i corsi di formazione e negli approfondimenti pubblicati in questo servizio.

Il caso riguarda un conducente incapace di soffiare una quantità sufficiente di aria all’interno della camera di misurazione dell’etilometro che, per tale circostanza, non aveva potuto rendere un risultato utilizzabile ai fini della determinazione dell’alcolemia. Il Giudice, rilevando l’assenza della quantificazione dell’alcolemia aveva ritenuto di dover procedere in favor rei, per l’ipotesi meno grave ed, essendo questa depenalizzata, da un evidente caso di grave ebbrezza si era giunti all’assoluzione dell’imputato. Ma, avverso tale decisione è ricorso, ottenendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione, il Procuratore generale di Genova, rilevando che anche la Corte di Cassazione non era stata tassativa nelle precedenti pronunce che si erano occupate dell’accertamento sintomatico dopo l’entrata in vigore del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, ritenendolo ancora esperibile (tra le altre, Sez IV, 3 giugno 2008, n. 28547). Per altro, sempre la Cassazione aveva precisato che le tre fasce contravvenzionali (prima della depenalizzazione si trattava comunque di fattispecie di rilevanza penale) integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni…

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