Il contributo unificato (aggiornato al 1° gennaio 2012)
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

17 Gennaio 2012
Modifica zoom
100%
Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, furono modificatele modalità di calcolo e corresponsione delle spese degli atti giudiziari riguardo “contributounificato”, che ha sostituito tutte le altre imposte versate per i procedimenti penali, civili eamministrativi, eliminando le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria,nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia haabrogato, tra l’altro, l’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, che aveva istituito il contributounificato per le spese degli atti giudiziari. Le relative disposizioni sono state tuttavia riproposte, contalune integrazioni e modifiche, nel citato del Testo unico.

In base alle nuove modifiche apportate dalla Finanziaria per il 2010 al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche i procedimenti disciplinati dall’articolo 23 della legge 24novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti al pagamentodel contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate, secondo l’importo fissato all’articolo 30del medesimo testo unico.

Per effetto dell’articolo 48-bis, aggiunto dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione del decretolegge31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e dicompetitività economica, gli importi sono stati aumentati, in modo da destinare il maggior gettitoall’assunzione di nuovi magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data del 31 luglio2010. Gli aumenti sono stati applicati dal 31 luglio 2010, secondo la tabella che segue…

Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento