Il giudice che respinge il ricorso non può applicare sanzioni al di sotto del minimo edittale per non incorrere nella violazione dell’articolo 204-bis, comma 7 né escludere il pagamento delle spese di procedimento e notifica

Cassazione sez. II Civile, 26/11/2010 n. 24080

28 Gennaio 2011
Modifica zoom
100%

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento