La Corte asserisce che avendo il ricorrente invocato al responsabilità extra – contrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c. non risulta pertinente il richiamo alla violazione degli obblighi di vigilanza e manutenzione in quanto, in tal caso, la condotta colposa della concessionaria è irrilevante. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare unicamente il rapporto causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Il lancio di sassi è un fatto idoneo a integrare il caso fortuito, ossia è un fattore del tutto estraneo al dinamismo della rete viaria – Corte di Cassazione Civile, 26/3/2015
La Corte asserisce che avendo il ricorrente invocato al responsabilità extra – contrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c. non risulta pertinente il richiamo alla violazione degli obblighi di vigilanza e manutenzione in quanto, in tal caso, la condotta colposa della concessionaria è irrilevante. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare unicamente il rapporto causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
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