A ricorrere alla Suprema Corte è la Procura della Repubblica che impugna la sentenza di assoluzione di primo grado che non considerava colpevole il soggetto, perché al momento del sinistro non viene ritenuto cosciente, facendo rientrare il suo malore e il conseguente incidente, fra i casi verificatisi per caso fortuito.
La Cassazione, invece, ha ritenuto che lo stato d’incoscienza dell’uomo doveva essere previsto; infatti, dopo una lunga giornata di lavoro, in cui si era palesemente stancato, avrebbe dovuto decidere di non mettersi alla guida prevedendo le eventuali conseguenze del suo comportamento.
Lo stato d’incapacità, a cui è andato incontro, era prevedibile dall’imputato e quindi evitabile, questo fa si che non può essere esente da responsabilità.
La Corte di legittimità ha precisato che “in materia di circolazione stradale la giurisprudenza colloca il malore nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non nel caso fortuito” anche nel caso in oggetto, in cui si è verificato repentinamente e improvvisamente causando uno stato d’infermità tale da escludere la capacità d’intendere o di volere( art.88 cp).
Il malore improvviso causa una mancanza di collegamento fra il comportamento del soggetto e le sue funzioni psichiche con la conseguente mancanza di determinazione nei movimenti che divengono automatici e inconsapevoli secondo lo schema dell’art. 42 cp, ma non incidono sulla potenzialità intellettiva del soggetto che agisce, che comunque deve prevedere le conseguenze delle sue azioni.
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