Il permesso provvisorio di guida dal 18 maggio 2022

Nuove istruzioni operative per il rilascio.

23 Maggio 2022
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L’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120 prevede che “Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo” e che tale disposizione è stata di fatto integrata dall’articolo 126, comma 8-bis, del codice della strada, nella parte in cui dispone “Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.”

Dal 13 luglio 2020 sono state operative le procedure telematiche per il rilascio del permesso tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it. Tale procedura consentiva la stampa da parte del titolare della patente del permesso di guida provvisorio generato nel formato PDF contenete un codice univoco per consentire agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare, collegandosi al predetto portale e digitando il numero della patente, l’autenticità del documento. Ai fini del controllo su strada, quindi, il conducente in possesso di tale documento dovrà esibire la patente, unitamente al permesso di guida provvisorio e alla ricevuta di prenotazione della visita rilasciata dalla CML.

La procedura si applica anche per la prenotazione dell’accertamento sanitario presso la CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del codice della strada per consentire il superamento dei limiti di età di 60 e 65 anni rispettivamente previsti per la guida degli autobus e di autotreni/autoarticolati con massa massima autorizzata superiore a 20 t.

 

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DOCUMENTI CORRELATI

Circolare Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13/5/2022 prot.15753 – Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio.

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 prot.29323 – Art. 126, co.8 CdS, come introdotto dall’art. 49, co.5 ter, lett.1), n. 1, della legge n. 120/2020, recante conversione, con modificazioni, del DL n. 76/2020. Nuove competenze delle Commissioni medico locali in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo di validità della patente di guida. Abrogazione dell’art. 59 della legge n. 120 del 2010

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22/1/2021 prot.2257 – Avvio procedure per il rilascio del permesso di guida provvisorio di cui all’art. 126, comma 8-bis, CdS da parte delle CML

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 – Nuovo codice della strada

 

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