Il preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggi

Alberto Cuoghi 12 Gennaio 2016
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In data 29/12/15 con interpello n° 16/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha risposto ad un quesito dell’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con il quale l’organo stesso voleva conoscere  “la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ex art. 139 Testo Unico (D. Lgs. 81/2008), e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione , anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex art. 2 comma1, lettera e)”.

 

II Ministero ha risposto che in via generale la figura del Preposto è correlata all’organizzazione aziendale e pertanto risulta facoltà del datore di lavoro prevederlo. Però vi sono casi in cui, vedi per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto stretta sorveglianza di un soggetto preposto, che ovviamente potrà essere anche lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione previsti.

Pertanto il preposto in oggetto dovrà seguire tutti i vari corsi di formazione ex art. 37 del Testo Unico compresi quelli cosiddetti aggiuntivi di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Clicca qui per visualizzare il testo dell’interpello n. 16/2015

 

A. Cuoghi

 

 

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