Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione – Corte di Cassazione, 17/6/2015

13 Luglio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.

Vedi il testo della Sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento