Tutti conosciamo gli articoli 73 e 75 del D.P.R. 309/1990, però oggi focalizziamo la nostra attenzione su un’altra fattispecie penale del Testo Unico Stupefacenti, ovvero l’articolo 79 del medesimo D.P.R.
L’articolo 79, ai commi 1 e 2, punisce tre diverse fattispecie di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti.
Il primo comma punisce con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro qualora l’uso riguardi le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14 oppure con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 26.000 euro se l’uso riguardi i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14, chiunque “adibisce o consente che sia adibito” un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per questa fattispecie il titolare non deve avere parte alcuna nel consumo dello stupefacente, né deve essere coinvolto a qualsiasi titolo nella sua fornitura.
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