Il ricorrente condannato per guida in stato di ebbrezza lamenta l’assenza di una prova circa la revisione dell’etilometro. I giudici confermano la condanna in quanto non esiste una norma positiva che imponga la revisione periodica dell’etilometro e l’onere della prova circa il malfunzionamento dell’apparecchio spetta al ricorrente. Cassazione penale sez. 10 luglio 2015, n. 29803

26 Agosto 2015
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Estratto

L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (v. Sezione IV, 24 marzo 2011, N., rv. 250324).

Sul punto va precisato che l’art. 379 Reg. esec. del codice della strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite.

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