Ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il sindaco, quale rappresentante legale dell’ente locale, è l’organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale, ovvero da altro organo; ciò in quanto al sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente e alla giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al sindaco.
TAR Lazio Roma sez. II bis, 24/11/2011 n. 9226
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