Il trasporto di persone sugli autocarri
La lettera d) del 1° comma dell’articolo 54 del codice della strada definisce gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Per questo motivo, la circolazione a bordo di un autocarro di persone estranee alle cose trasportate costituisce una violazione dell’8° comma dell’articolo 82 del codice della strada, per avere utilizzato un veicolo per una destinazione diversa da quella indicata nella carta di circolazione, cioè per il trasporto di persone anziché per il trasporto di cose… Consulta l’approfondimento a cura di Luca Tassoni
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