Il trasporto di cose in conto proprio può essere eseguito sia da persone fisiche che da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per soddisfare le proprie esigenze, purché in possesso di apposita licenza.
Affinché il trasporto possa considerarsi a tutti gli effetti in “conto proprio” debbono essere soddisfatte le condizioni fissate nell’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 2981.
Si tratta di tre condizioni che concorrono tra loro, quindi viene richiesta la loro contemporanea e contestuale presenza:
1) il trasporto deve avvenire con mezzi:
a) di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che esercitano l’attività;
b) da loro acquistati con patto di riservato dominio;
c) presi in locazione con facoltà di compera;
d) noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi.
Inoltre, i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori dipendenti;
2) il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente e deve rappresentare solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
3) le merci trasportate devono appartenere agli stessi soggetti, enti privati o pubblici ovvero devono essere dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Sono quindi soggetti alla disciplina del trasporto merci in conto proprio i trasporti effettuati con mezzi di portata superiore a 3,0 t e massa complessiva a pieno carico superiore a 6,0 t, rientranti nelle seguenti tipologie:
1) autocarri,
2) veicoli per trasporti specifici,
3) trattori stradali per semirimorchi,
4) autotreni,
5) autoarticolati,
6) mezzi d’opera.
Sono esclusi i veicoli adibiti “ad uso speciale” in quanto, per la loro stessa destinazione, non sono idonei al trasporto di cose.
La legge 6 giugno 1974, n. 298, è stata modificata dalla legge n. 132/1987 che ha introdotto diverse innovazioni alla disciplina dei trasporti in conto proprio.
Tra le principali modifiche ricordiamo:
- che i trasporti in conto proprio possono essere effettuati con i veicoli in locazione con facoltà di compera;
- che la licenza viene rilasciata per ciascun autocarro o trattore stradale e vale per i rimorchi e per i semirimorchi da essi trainati che siano in disponibilità della stessa impresa;
- che per ottenere la licenza per veicoli di portata fino a 3.000 chilogrammi è sufficiente una domanda alla Provincia che precisi le esigenze del trasporto e le cose o le classi di cose da trasportare;
- che per i veicoli di portata superiore ai 3.000 chilogrammi la licenza viene rilasciata, previa presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione delle licenze.
Il regime delle esenzioni, intervenuto da subito nei confronti degli autocarri leggeri, trova ora definizione nell’art. 83, comma 2, del codice della strada. In esso viene stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
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