I tempi ridotti degli interventi non hanno consentito una trattazione completa della materia, ma sono stati sufficienti per verificare che i colleghi non avevano preso in considerazione taluni aspetti pratici della nuova disciplina.
Partiamo dalla considerazione che l’articolo 93-bis, coordinato con l’articolo 94, comma 4-ter e con l’articolo 196 del codice della strada rappresenta chiaramente la volontà del legislatore di individuare, per quanto possibile, un nuovo obbligato in solido rintracciabile facilmente sul territorio nazionale, nei confronti del quale attivare le procedure di riscossione coattiva, anche se la violazione è stata commessa con un veicolo immatricolato all’estero.
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