La situazione di fatto fronteggiata dal provvedimento in questione non presentava, pertanto, caratteri di eccezionalità ed urgenza, né tali fattori risultano menzionati nel preambolo o nel la motivazione del provvedimento prefettizio. La carenza di validi e concreti presupposti, adeguati ai richiamati parametri normativi, mina la validità dell’atto impugnato. Sotto diverso profilo, la persistenza da tempo di fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano induce a ritenere che, a contenimento degli stessi, dovessero essere tempestivamente attivati gli ordinari mezzi giuridici posti a disposizione della pubblica autorità. Al contrario, il ricorso all’esercizio del potere extra ordinem prefettizio è intervenuto tardivamente, quanto ormai non era più percepibile il carattere emergenziale ed urgente del fenomeno che si andava a contrastare. Tale modus agendi appare difforme dai citati parametri normativi e, in particolare, dai richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza, non potendosi co nsentire che l’amministrazione, in luogo di predisporre con tempestività gli strumenti ordinari reinvenibili nell’ordinamento per prevenire e fronteggiare il pericolo di compromissione dell’ordine pubblico, faccia ricorso a mezzi straordinari che l’ordinamento consente di utilizzare eccezionalmente e solo in presenza di situazioni di concreta ed attuale emergenza.
È illegittima l’ordinanza prefettizia che vieta, in determinate fasce orarie, la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, facendo seguito a esposti con i quali i cittadini avevano segnalato all’autorità di episodi di microcriminalità, considerato che non sussistono condizioni proporzionate all’attivazione del potere prefettizio. TAR Piemonte, sez. I, 23/1/2014, n. 135
La situazione di fatto fronteggiata dal provvedimento in questione non presentava, pertanto, caratteri di eccezionalità ed urgenza, né tali fattori risultano menzionati nel preambolo o nel la motivazione del provvedimento prefettizio. La carenza di validi e concreti presupposti, adeguati ai richiamati parametri normativi, mina la validità dell’atto impugnato. Sotto diverso profilo, la persistenza da tempo di fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano induce a ritenere che, a contenimento degli stessi, dovessero essere tempestivamente attivati gli ordinari mezzi giuridici posti a disposizione della pubblica autorità. Al contrario, il ricorso all’esercizio del potere extra ordinem prefettizio è intervenuto tardivamente, quanto ormai non era più percepibile il carattere emergenziale ed urgente del fenomeno che si andava a contrastare. Tale modus agendi appare difforme dai citati parametri normativi e, in particolare, dai richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza, non potendosi co nsentire che l’amministrazione, in luogo di predisporre con tempestività gli strumenti ordinari reinvenibili nell’ordinamento per prevenire e fronteggiare il pericolo di compromissione dell’ordine pubblico, faccia ricorso a mezzi straordinari che l’ordinamento consente di utilizzare eccezionalmente e solo in presenza di situazioni di concreta ed attuale emergenza.
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