Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli all a fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge. Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l’ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni et similia).
È illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città. TAR Molise, sez. I, 17/9/2013, n. 527
Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli all a fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge. Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l’ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni et similia).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento