E’ Illegittimo vietare di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico

TAR Lombardia Brescia sez. II 17/4/2012 n. 641

Domenico Giannetta 21 Maggio 2012
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La distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici, ove sono collocate le bussole che ospitano la posta ed il materiale pubblicitario, rappresenta un’attività essenzialmente libera, con la conseguenza che l’Amministrazione non vanta poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali ed i potenziali clienti.
Il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641 ha dichiarato illegittima la deliberazione consiliare recante la modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, in base al quale si è disposto il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, prevedendo altresì che la diffusione del materiale pubblicitario, tramite collocazione nelle cassette postali, sia possibile a determinate condizioni, in quanto viola gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Ed infatti, in siffatta ipotesi, è ravvisabile un eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in quanto le suddette limitazioni all’attività di distribuzione sono circoscritte al sistema “porta a porta” e non valgono per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.
I contorni delle condotte pregiudizievoli alla “nettezza urbana”, del “disturbo alla circolazione” e delle “molestie ai cittadini” non sono infatti in alcun modo puntualizzati quanto alle possibili modalità di estrinsecazione, quando peraltro contro taluni comportamenti gravi e deprecabili già esiste il presidio di specifiche norme incriminatrici (le quali descrivono figure di reato) ovvero sono contemplate conseguenze sul piano amministrativo (ad es. art. 639 del c.p. sull’imbrattamento e deturpamento di cose altrui; sanzioni amministrative comminate dal Codice della Strada nel caso di intralcio alla circolazione; art. 660 del c.p. sulle molestie e il disturbo alle persone).

 

TAR Lombardia Brescia sez. II 17/4/2012 n. 641

 

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