In un anno di “ebbrezza” risultati “stupefacenti”. La relazione presentata da F. Piccioni alla XXX edizione de “Le Giornate della Polizia Locale”

16 Settembre 2011
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L’excursus storico-normativo di questi ultimi anni, dimostra come gli artt. 186 e 187 siano stati più volteoggetto di riflessione a livello di diritto sostanziale, processuale e sopranazionale, nonché di interpretazioneministeriale.Tali continui ripensamenti, uniti allo stratificarsi delle formulazioni, hanno prodotto una tale baldoriagiuridica che rende il dettato normativo così problematico, da rischiare di mettere in serio pericolo larealizzazione degli obiettivi, dando luogo a difficoltà interpretative e applicative.Ogni intervento, infatti, lungi dal recare un’integrale ricostruzione dell’impianto normativo, si è limitatoad aggiungere singoli commi che, nel prevedere eccezioni, aggiunte, soppressioni, deviazioni, retromarceo, peggio ancora, “modifiche alle modifiche che modificano le modifiche” precedenti, non tengonoconto del contesto all’interno del quale sono chiamati ad operare.

Guida sotto l’influenza dell’alcool

La novella del 2007
La tripartizione del reato
Il reato di cui al comma 2 dell’art. 186 esplode in 3 gradi di intensità di ebbrezza riferiti al tasso alcolemicoaccertato, cui corrispondono 3 livelli sanzionatori gradualmente afflittivi:
a) lieve – da 0,51 a 0,8 g/l – ammenda da 500 a 2.000 euro;
b) intermedia – da 0,81 a 1,5 g/l – arresto fino a 3 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro;
c) grave – oltre 1,51 g/l – arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Le varie ipotesi di guida in stato di ebbrezza integrano tre autonome e distinte fattispecie incriminatici,correlate alle diverse soglie alcolemiche, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni,caratterizzate invece da reciproca alternatività.Restava, il problema, stante l’intervenuta articolazione del reato a fasce, di quale potesse essere la penada applicare in caso di accertamento sintomatico.
Secondo il primo orientamento, era sembrato che l’unica via di uscita fosse quella di ritenere che il legislatoreavesse (implicitamente) voluto escludere tale tipo di accertamento.
Tuttavia, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza, una volta riscontrato, per indici sintomatici,lo stato di ebbrezza, e quindi la sussistenza del reato, ove non sia possibile accertare il tassoalcolemico, la relativa questione investe, evidentemente, solo il trattamento sanzionatorio, non già laaccertata sussistenza del fatto. In tale ipotesi, il giudice è solo tenuto, per il principio del favor rei, adapplicare la sanzione più favorevole all’imputato (art. 186 c. 2 lett. a)…

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