Dal verbale dei vigili urbani emergeva la sporgenza del tombino di 3/4 cm. e la necessità, da questi segnalata, di metterlo in sicurezza con pronto intervento, come poi fu fatto (secondo la legge regionale i tombini avrebbero dovuto essere “a filo strada”).
La condotta imprudente della donna, consistita nel camminare sopra il tombino è tale da integrare “il fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa”. Decisive, in questa ottica, anche le considerazioni che il tombino era poco sporgente, e comunque ben visibile, poiché collocato al centro di una zona dissestata del marciapiede; e che la donna abitava a pochi metri di distanza dal marciapiede ‘fatale’, presumendone, ovviamente, una adeguata conoscenza dei luoghi.
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