Sinistro stradale: il caso fortuito o la causa forza maggiore possono essere esimenti?

Sinistro stradale e caso fortuito o causa forza maggiore: possono essere valutati come esimenti solo ove non sia stato lo stesso conducente a determinarne la ricorrenza

23 Febbraio 2017
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4229/2017, interviene nel caso di sinistro stradale con lesioni gravi per richiamare i principi applicativi dello “stato di necessità”.

Il fatto: un grave sinistro stradale con omicidio colposo

Nella fattispecie in analisi, il conducente imputato causava un sinistro stradale ponendosi alla guida della sua autovettura con una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e all’orario notturno, in un tratto di strada soggetto a restringimento a causa di alcune autovetture parcheggiate in posizione irregolare sul lato destro della carreggiata. Il titolare di una di queste autovetture apriva la portiera della sua auto e, in seguito a ciò, l’auto condotta dall’imputato impattava contro la portiera e contro lo stesso, cagionandogli lesioni gravi . In rapida successione, a seguito dell’impatto, l’auto mutava traiettoria e andava a urtare contro un motociclo, che proveniva in senso contrario, cagionando alla conducente del mezzo lesioni gravi mortali.

Il dibattimento, la condanna e le circostanze attenuanti

Il conducente del veicolo viene condannato in relazione ai reati di omicidio colposo (capo A), lesioni colpose (capo B), nonché di guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sulla presenza di alcool e sostanze stupefacenti  (capi C e D). In primo grado è ritenuto il concorso formale tra i reati di cui ai capi A e B ai sensi dell’art. 589, ultimo comma, cod.pen., ed  escluse quanto al capo C le aggravanti di cui ai commi 2-bis e 2-sexies dell’art. 186 Cod. Strada; e, quanto al capo D, le aggravanti di cui ai commi 1-bis e 1-quater dell’art. 187 Cod. Strada. In appello la Corte distrettuale riformava la sentenza di primo grado concedendo all’automobilista alla guidale circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all’aggravante di cui al capoverso del capo A e rideterminando per l’effetto il trattamento sanzionatorio e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Stato di necessità: cosa si intende?

Lo stesso conducente ricorre in Cassazione invocando – tra i motivi di ricorso – la scriminante di cui all’art. 54 C.P. (“Stato di necessità”):

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.”

Causa di giustificazione: il soggetto attivo non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa

Per i giudici della Suprema Corte il ricorso non è ammissibile. Infatti essi ricordano che nella situazione di pericolo il soggetto attivo, per poter beneficiare della causa di giustificazione, non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. Con riferimento all’inevitabilità, se il conducente avesse tenuto una condotta alla guida rispettosa delle norme sulla circolazione stradale e del dovere generale di prudenza prescritto dal Codice della Strada in riferimento alla velocità da tenere nelle condizioni date, l’evento, con ogni probabilità, non si sarebbe verificato. Per questo i giudici ribadiscono che:

“lo stato di necessità é incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l’esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, nel caso di specie difettano le condizioni per l’applicazione della detta scriminante”

Sinistro stradale e causa forza maggiore: valutati come esimenti solo ove non sia stato lo stesso conducente a determinarne la ricorrenza

A riguardo della rilevanza scriminante del comportamento dell’altro automobilista nell’aprire la portiera dell’autovettura, é sufficiente richiamare il principio secondo cui:

“l’utente della strada non é responsabile dell’infortunio patito da un terzo anche per colpa di quest’ultimo, soltanto quando la sua condotta risulti immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, ponendosi in tal caso come mera occasione dell’evento, e non sua concausa”

Nella sentenza in oggetto, al conducente sono addebitabili profili di colpa (sia generica che specifica) tali da escludere che la sua condotta potesse essere interamente scriminata dal comportamento dell’altro automobilista che aveva aperto lo sportello. Per questo, anche alla luce della sentenza 13.6. 2000, n. 186 della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, avendo rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

Consulta la Sentenza n. 4229 30.1.2017 della Corte di Cassazione

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