Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che i Giudici di merito non abbiano considerato che la condotta della vittima fosse connotata da assoluta imprevedibilità, in quanto aveva compiuto un brusco rallentamento della velocità. Secondo i Giudici la manovra improvvisa della vittima non giustificava il comportamento dell’imputato, il quale non aveva prestato «la dovuta attenzione alla guida».
La Cassazione ha precisato che per risolvere la questione attinente all’imprevedibilità delle condotta della vittima deve farsi applicazione del principio dell’affidamento, detto principio deve essere valutato in relazione al principio opposto secondo cui «l’utente delle strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità».
«L’osservanza della distanza di sicurezza mira proprio ad evitare che il guidatore, rispettando lo spazio di arresto necessario, collida con altro veicolo».
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