L’art. 2054 c.c. impone al conducente di un veicolo senza guida di rotaie l’obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il successivo secondo comma, stabilisce la presunzione di responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti, in egual misura, fatta salva la prova contraria.
Tale presunzione di co-responsabilità tuttavia deve essere esplicitamente invocata dalle parti in causa che, pertanto, devono concludere in tal senso, in caso contrario, il giudice non può sentenziare sul concorso di colpa della vittima.
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