Indennità di servizio esterno. I recenti chiarimenti dell’ARAN

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

5 Ottobre 2020
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Le disposizioni introdotte dal contratto del 21 maggio 2018, sulla remunerazione dei servizi esterni del personale della polizia locale, sta generando alcuni dubbi sulla corretta applicazione del nuovo istituto contrattuale. Con tre nuovi orientamenti applicativi, pubblicati sul sito dell’ARAN il 28 settembre 2020, sono stati forniti ulteriori elementi di valutazione a disposizione degli enti locali.

La disciplina contrattuale

Le indennità per i servizi esterni sono state introdotte dall’art. 56-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018 precisando quanto segue:

“1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi  esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

  1. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa  interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
  2. L’indennità di cui al presenta articolo: a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.
  3. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
  4. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”.

 

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