La disciplina contrattuale
Le indennità per i servizi esterni sono state introdotte dall’art. 56-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018 precisando quanto segue:
“1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.
- L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
- L’indennità di cui al presenta articolo: a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.
- Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
- La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL”.
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