La disciplina contenuta nella l. n. 65/1986, vieta che, una volto eretto a Corpo, la polizia municipale sia inserita all’interno di un più ampio Settore nel quale assuma una posizione intermedia quale un’unità operativa complessa, ma non esclude che il Corpo di polizia municipale possa acquisire funzioni ulteriori sempre nell’ambito di quelle di polizia amministrativa, la cui individuazione è rimessa alla legislazione regionale. La qualificazione dell’operazione organizzativa di accorpamento dell’unità operativa complessa di polizia municipale agli uffici demanio marittimo, igiene urbana, parcometri e segnaletica, che ha visto il Corpo assorbire competenze prima spettanti ad altri uffici comunali e non una sua degradazione in struttura intermedia all’interno di un più ampio settore si desume anche dall a circostanza che al vertice di tale settore è stato posto il comandante del Corpo di polizia municipale e non altra figura dirigenziale a quest’ultimo sovraordinata. Pertanto, non si registra alcuna lesione della posizione di autonomia riconosciuta al Corpo della polizia municipale.
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