Deve essere infine ricordato che, ai sensi dell’articolo 201, comma 1-quater, aggiunto come norma coordinata con il comma 1-bis, lettera g-bis dell’articolo 201 del codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che per l’impiego degli apparecchi utilizzati per accertare le predette violazioni, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l’accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
La norma onera poi l’amministrazione alla gestione diretta (1) di tali apparecchi da parte dei soli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati detti apparecchi possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
Ovviamente, gli strumenti già approvati per essere impiegati nella misurazione della velocità o nell’accertamento dell’attraversamento di un’intersezione quando ciò è vietato dalla luce rossa del semaforo, per essere utilizzati anche per accertare le violazioni elencate nell’articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis, devono ottenere una specifica estensione dell’approvazione, ai sensi del successivo comma 1-quater…
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