Il caso
Nell’affrontare – con la sentenza n.39474/2016 – il caso di un automobilista che ha investito un pedone mentre attraversava la strada, successivamente deceduto per le gravi ferite a seguito dell’urto, la Corte di Cassazione ha verificato che la strada godeva di illuminazione sufficiente “indotta dalle luci degli esercizi e degli insediamenti posti al lato della sede stradale nonché dall’azione dei fanali delle numerose autovetture transitanti in entrambi i sensi di marcia” ed ha quindi valutato che in presenza di tali condizioni di illuminazione “era ben possibile, per un conducente vigile e diligente, avvedersi della presenza del S. . Di conseguenza, seppur la vittima ha tenuto una condotta poco prudente – attraversando in assenza di apposito attraversamento ed in condizioni di traffico sostenuto – non si può ritenere che il suo comportamento integri una causa eccezionale, del tutto atipica, imprevista ed imprevedibile da sola idonea a causare l’evento lesivo e, quindi, tale da escludere qualsivoglia profilo di colpa del conducente”.
Il conducente risulta dunque colpevole (seppure la Corte ha riconosciuto un concorso colposo del danneggiato) in quanto “quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. Insomma non è affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità”.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione 23.9.2016 n. 39474
Investimento di pedone poco prudente: omicidio colposo e responsabilità del conducente
A seguito di investimento e morte di un pedone poco prudente, la responsabilità del conducente è esclusa solo nel caso in cui il pedone sia stato causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’avvenimento
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