Secondo la Corte i motivi di ricorso sono fondati e, conseguentemente, meritevoli di accoglimento. La notifica della cartella esattoriale può avvenire infatti anche mediante invio diretto, da parte del concessionario (come in questo caso), di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tanto è previsto dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale.
Questa è alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. È quindi da cassare la sentenza impugnata.
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