5-bis. Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all’articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell’articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;
e) al comma 2-ter, le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».
5-ter. Il Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
La relazione dell’Ufficio Studi della Camera
Nel corso dell’esame in Commissione sono stati aggiunti tre nuovi commi che prevedono il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada in alcune specifiche ipotesi e l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.
Il nuovo comma 5-bis dispone in particolare la modifica in più punti dell’articolo 202 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevedendosi:
a) al comma 1, che la sanzione sia ridotta del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione ovvero anche nel caso in cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell’articolo 126-bis. La riduzione non si applica peraltro alle violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dell’articolo 210, comma 3) o della sospensione della patente di guida.
Si ricorda che l’articolo 202 del Codice della strada consente attualmente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura ridotta e pari al minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Inoltre, in base all’articolo 200 del CdS, la contestazione da parte dell’agente accertatore, deve essere (fatte salve alcune fattispecie indicate al comma 1-bis dell’articolo 201, quali l’impossibilità di raggiungere il veicolo o l’attraversamento con semaforo con luce rossa) immediata, tanto nei confronti del trasgressore, quanto nei confronti della persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto, anche con l’ausilio di sistemi informatici, verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite; copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, nonché all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore. In base all’articolo 201 qualora la contestazione immediata della violazione non risulti possibile, deve avvenire, entro novanta giorni dall’accertamento, la notificazione del verbale all’effettivo trasgressore.
b) al comma 2, consentendo il pagamento delle suddette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.
c) un nuovo comma 2.1 all’articolo 202, con la previsione che qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, possa effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta. L’agente trasmette in questo caso il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore, anche all’atto della contestazione, nelle mani dell’agente accertatore.
d) al comma 2-bis dell’articolo 202, si novella il testo attuale che ammette il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente nell’ambito dell’autotrasporto di persone o cose. Anche per queste fattispecie si prevede ora che il versamento dell’importo ridotto possa essere effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico, quando l’agente sia munito della necessaria apparecchiatura.
Le violazioni alle quali fa riferimento il comma 2-bis sono quelle commesse nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, dai titolari delle patenti di guida C, C+E, D e D+E (si tratta di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche con rimorchio, e di autobus per più di 8 passeggeri, anche con rimorchio, anche se le nuove classificazioni delle patenti europee entrate in vigore dal 19 gennaio 2013 prevedono ora una nuova classificazione) e previste dai seguenti articoli del Codice della strada:
- articolo 142, commi 9 e 9-bis: superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari;
- articolo 148: violazione dei divieti di sorpasso;
- articolo 167, circolazione con eccedenza del carico superiore al 10% rispetto alla massa complessiva a pieno carico del veicolo, indicata nella carta di circolazione;
- articolo 174, commi 5, 6 e 7, e articolo 178, commi 5, 6 e 7: mancato rispetto dei periodi di guida e di risposo prescritti ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, se la violazione ha durata superiore al 10% rispetto al limite.
e) novella il comma 2-ter , che attualmente prevede che il trasgressore che non si avvalga della facoltà di pagamento immediato di cui al comma 2-bis, sia tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, riducendo tale cauzione all’importo minimo della sanzione prevista.
Le modifiche apportate dal comma 5-bis sono finalizzate a garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l’effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2.
Il nuovo comma 5-ter stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze, promuova la stipula di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il nuovo comma 5-quater demanda infine ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all’utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l’addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si ricorda che la posta elettronica certificata (PEC) viene definita dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) come il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Il decreto-legge n. 185/2008 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di istituire una casella di posta elettronica certificata. Inoltre, in base al decreto legislativo n. 235/2010, le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare la PEC ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna a soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; la trasmissione del documento informatico tramite PEC equivale, altresì, alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.
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