La Cassazione torna ancora sulla guida in stato di ebbrezza

Maurizio Marchi 20 Febbraio 2012
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E’ una continua battaglia quella che vede da una parte chi lavora per la sicurezza stradale e, dall’altra, chi vuole difendere la propria patente di guida (e spesso il veicolo di proprietà) da un sistema sanzionatorio pesante (dal punto di vista del trasgressore), ma non abbastanza efficace se visto invece dal punto di vista degli operatori della sicurezza.

Ma vediamo di cosa stiamo parlando.

La Corte di Cassazione, recentemente è intervenuta due volte.

La prima sulla questione “EBBREZZA E SOSTA” con la pronuncia Cassazione penale sezione IV – sentenza 10.02.2012 n. 5404 …(omissis)…”Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico ” (Cass. n. 10476/10), ed ancora, che: “In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto ” (Cass. n. 37631/07). …(omissis)….

Attenzione però! La Cassazione precisa che, per sanzionare il soggetto trovato seduto al posto di guida del veicolo in sosta, è necessario argomentare e dimostrare che vi si trovava alla guida prima che il veicolo raggiungesse il luogo di sosta (magari perché visto poco prima alla guida, oppure all’atto di fermarsi, oppure dopo un inseguimento con la certezza che non vi sia stato uno scambio di posto a bordo, ecc).

La seconda questione invece, denominata da chi scrive “EBBREZZA ED ETILOMETRO” con la Cassazione penale sezione IV – sentenza 01.02.2012 n. 4402. In pratica si precisa che “ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e succ. modif.): infatti, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, ecc); così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente”.

Attenzione però! Se non viene fissato il tasso alcolemico con etilometro oppure con prelievo del sangue (quando consentito), l’accertamento sintomatico ha come diretta conseguenza il collocare la violazione nella prima fascia sanzionatoria amministrativa prevista dall’articolo 186 comma 2 lettera a). Ovviamente resta la possibilità di sanzionare penalmente l’ipotesi di rifiuto.

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