solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che
costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai
valori minimi o massimi previsti dal Codice.
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le
somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell’art. 203, comma 3, C.d.S. (metà
del massimo edittale)…”
Consulta la Circolare 30.12.2016 prot. 300/A/8955/16/101/3/3714 del Ministero dell’interno: “Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell’articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)”.
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