La giurisprudenza degli ultimi decenni non è concorde nel valutare la rilevanza penale della c.d coltivazione domestica delle sostanze stupefacenti ; infatti da un lato troviamo una corrente che ritiene, a prescindere dalle caratteristiche della coltivazione, la rilevanza penale di tale fattispecie, dall’altro una interpretazione opposta secondo cui la condotta non è punibile quando sono integrati determinati requisiti, che la rendono concretamente inoffensiva del bene giuridico tutelato e, dunque, non riconducibile all’ambito di applicazione della norma penale.
Secondo un primo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quando la pianta risulta conforme al tipo botanico previsto, a nulla rileva la modalità di coltivazione o la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente raccolta ; le sezioni unite nella sentenza n. 28605 del 10 luglio 2008 affermano che «qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato da un dato essenziale e distintivo rispetto alla fattispecie di detenzione, che è quello di contribuire ad accrescere, pure se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente, sì da meritare un trattamento sanzionatorio diverso e più grave».
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